Evita di Perdere un Credito: Invia la tua Raccomandata di Sollecito Online


Evita di Perdere un Credito: Invia la tua Raccomandata di Sollecito Online
Alessandro Mollicone

La maggior parte dei diritti, soprattutto a contenuto patrimoniale, se non esercitati per molto tempo, vanno in prescrizione. L'esempio più diffuso è la perdita del diritto al risarcimento del danno o al pagamento di una fattura da parte del creditore per non aver sollecitato il debitore a pagare gli importi dovuti.

Insomma anche i debiti hanno una "scadenza", che varia in base alla tipologia di debito.

Come evitare la prescrizione di un debito?

Il modo migliore per evitare la prescrizione di un diritto di credito è esercitare il diritto entro i tempi stabiliti dalla legge. Come farlo? Attraverso l'invio al debitore di una formale richiesta di adempimento: ad esempio un sollecito di pagamento.

La prescrizione infatti si interrompe e inizia a decorrere nuovamente da capo dal giorno successivo all’invio del sollecito. Questo genere di comunicazione dal punto di vista giudiziario ha valore legale, quindi se si poi si passa ad una causa giudiziaria o ad un decreto ingiuntivo, potranno essere calcolati gli interessi di mora dal momento in cui è stata inviata la lettera. Si tenga poi presente che non è obbligatorio ricorrere ad un avvocato, poiché la valenza legale della comunicazione sussiste anche se si procede autonomamente.

La raccomandata, il sollecito perfetto

Gli strumenti principali tramite cui inviare un sollecito di pagamento sono la Raccomandata con Ricevuta di Ritorno e la Posta Elettronica Certificata PEC. Se non si ricorre ad uno di questi due mezzi, la richiesta non può essere considerata ufficiale ma solo bonaria.

La raccomandata rappresenta la soluzione ideale, in quanto è veloce, sicura e certificata. Su Ufficiopostale.com hai la possibilità di inviare la raccomandata online, con inclusa ricevuta di ritorno, che attesta l'avvenuta consegna. In allegato a questo articolo trovi il Fac simile della prima lettera da inviare al soggetto debitore.

In una comunicazione di questo tipo non possono mancare le seguenti informazioni:

  • Indicazione dell’importo da pagare
  • Riferimento preciso alla fattura che non è stata saldata
  • Soggetti coinvolti
  • Eventuale contratto in essere tra le parti
  • Data della fattura di riferimento e dell’invio della comunicazione
  • Firma del creditore
  • Modalità di pagamento (es. IBAN)

E se il destinatario non è presente alla consegna della raccomandata?

Non importa. La giurisprudenza prevede che la diffida inviata al debitore con raccomandata si presume giunta a destinazione, anche al fine dell’interruzione della prescrizione, sulla base dell’attestazione della spedizione da parte dell’ufficio postale ed anche in assenza dell’avviso di ricevimento. In pratica è sufficiente che il postino abbia confermato di aver tentato la notifica, al di là del fatto che la busta venga riportata all’ufficio postale e rimanga in giacenza, in attesa che il destinatario decida se ritirarla o meno.

Cosa succede se il primo sollecito non basta?

Se la situazione non dovesse essere risolta con la prima lettera di sollecito, si può proseguire con l’invio di un secondo sollecito, simile al primo ma nel quale si indica la volontà di andare avanti per vie legali in caso di mancato pagamento.

Si passa infine ad un terzo avviso, l’ultimo sollecito di pagamento, che sarà la lettera di messa in mora. Qui è importante inserire la dicitura "costituzione in mora", anche nell'oggetto ("Ultimo sollecito di pagamento e costituzione in mora"). In questa occasione si comunica al soggetto coinvolto che - se non provvede a saldare il debito - verranno avviate le procedure di recupero crediti senza ulteriore avviso.

Se anche questo ulteriore tentativo dovesse fallire, si passa al decreto ingiuntivo, che prevede la presenza di un giudice di pace, a cui rivolgersi se l’importo del debito è inferiore a 1.100 euro, o di un avvocato quando l’importo è maggiore di 1.100 euro. L’ingiunzione di pagamento obbliga il soggetto a versare l’importo dovuto entro massimo 40 giorni. Chi riceve questa ingiunzione può comunque difendersi se ritiene di non dover pagare e in tal caso si aprirà un vero e proprio processo, nel quale le parti dovranno dimostrare i propri diritti.

Quando si va in prescrizione?

Come anticipavamo in apertura, ci sono dei termini precisi entro i quali il diritto può andare in prescrizione nei casi di fatture non pagate:

  • 10 anni per contratti terminati con aziende
  • 3 anni per fatture insolute di professionisti (es. medici, notai, ingegneri etc.)
  • 5 anni per pagamenti a saldo periodico, come le bollette

Dato che la lettera di diffida permette di ricalcolare questo periodo partendo da zero, è nell’interesse del creditore valutare il momento migliore per intervenire ed evitare la prescrizione.

 

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