Coronavirus Sospensione Mutuo Come Richiedere.


Coronavirus Sospensione Mutuo Come Richiedere.
Alessandro Mollicone

Il decreto Cura Italia del 16 marzo 2020 ha varato una serie di misure a sostegno per fronteggiare gli effetti del Coronavirus sulla situazione economica del Paese. Tra i diversi provvedimento ha previsto anche uno dedicato ai mutui a sostenere coloro che potrebbe trovarsi in gravi difficoltà nel sostenere l’impegno economico delle rate.  Il governo ha previsto l'estensione dei soggetti che potranno beneficiare del Fondo di solidarietà mutui prima casa cioè della misura di sospensione delle rate del mutuo.

Che cos'è il Fondo di Solidarietà Mutui Prima Casa?

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è stato istituito nel 2007 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ed è gestito dalla partecipata CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.).

La finalità del fondo è offrire la possibilità ai titolari di un mutuo sulla prima casa, al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà come ad esempio la cessazione del rapporto di lavoro, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate .

Chi ha diritto ad accedere alla sospensione delle rate del mutuo?

Con la diffusione del COVID-19 e le difficoltà che hanno colpito imprese e lavoratori il governo ha deciso di estendere la platea di chi può accedere al benificio del Fondo.

Il decreto legislativo del 2 marzo 2020 ha previsto l'estensione del benificio a coloro che hanno subito una sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario per almeno 30 giorni a causa dell’emergenza da Coronavirus.

Il nuovo decreto n. 18 del 17 marzo 2020 ha esteso ulteriormente questa opportunità per venire incontro anche ad altre categorie di lavoratori in difficoltà: autonomi e ai liberi professionisti.

Riepilogando i soggetti che possono accedere al beneficio del Fondo di solidarietà per i mutui sono:

  1.  coloro che hanno subito la sospensione del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni a causa dell’emergenza da coronavirus (decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020)
  2. i lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver perso più del 33% di fatturato dell’ultimo trimestre 2019, a causa dell’emergenza coronavirus.

Quanto dura la sopensione del pagamento del mutuo?

La sospensione delle rate mutuo è di 9 mesi ai lavoratori autonomi e liberi professionisti ed è possibile richiederne la sospensione per un massimo di due volte e un periodo complessivo di 18 mesi.

Inoltre, il titolare del mutuo deve dimostrare di vivere difficoltà temporanee dovute alla contingenza economica legata alla pandemia, difficoltà che incidano sul reddito famigliare.

Quali sono i requisti per accedere al fondo?

  1. Aver perso il lavoro, ovvero esservi visti cessare il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, lavoro parasubordinato, quello di rappresentanza commerciale o di agenzia. Rientrano in questa categoria anche coloro che sono stati sospesi dal lavoro o che hanno una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno un mese.
  2. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti certificare, con autocertificazione e responsabilità penale in caso di falsa dichiarazione, una riduzione del fatturato del 33% dal 21 febbraio 2020 alla data della domanda o comunque rispetto all’ultimo trimestre del 2019.
  3. In caso di morte o di un grave handicap o di invalidità civile non inferiore all’80%.

Tutti i soggetti elencati potranno accedere alla facilitazione per i mutui per l’acquisto di una prima casa di importo non superiore a 250 mila euro. Il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. 

Se precedentemente era previsto come requisito anche l'indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro, attualmente viste le eccezionali circostanze legate all’emergenza Covid-19 il Governo ha deciso di escludere temporaneamente l’Isee per l’accesso al Fondo.

Come funziona la sospensione?

Il Fondo di solidarietà ripaga alla banca il tasso applicato al mutuo con l’esclusione della componente di spread. E si applica ai mutui a tasso fisso, variabile e misto, alla surroga, ai mutui cartolarizzati, e ai prestiti di credito al consumo o finalizzati (in quest’ultimo caso la durata deve essere di almeno 24 mesi).

Come fare domanda di sospensione?

La domanda deve essere fatta con apposito modulo che trovate anche in alelgato ed inviarlo tramite raccomandata A/R alla propria banca.
Sarà la banca, acquisita la domanda e la relativa documentazione, a verificare i requisiti e ad inoltrare richiesta in maniera telematica a CONSAP.

Quali sono i tempi di sospensione mutuo

La banca destinataria della richiesta è tenuta entro 10 giorni alla presentazione della domanda per via telematica a Consap.  A sua volta Consap dovrà comunicare alla banca l’accettazione o il rifiuto della sospensione del mutuo entro 15 giorni lavorativi .  
I tempi di massima per avere un riscontro sulla richiesta di sospensione potrebbe quindi essere tra i 25 e i 30 giorni lavorativi

 

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