Il decreto Cura Italia del 16 marzo 2020 ha varato una serie di misure a sostegno per fronteggiare gli effetti del Coronavirus sulla situazione economica del Paese. Tra i diversi provvedimento ha previsto anche uno dedicato ai mutui a sostenere coloro che potrebbe trovarsi in gravi difficoltà nel sostenere l’impegno economico delle rate. Il governo ha previsto l'estensione dei soggetti che potranno beneficiare del Fondo di solidarietà mutui prima casa cioè della misura di sospensione delle rate del mutuo.
Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è stato istituito nel 2007 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ed è gestito dalla partecipata CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.).
La finalità del fondo è offrire la possibilità ai titolari di un mutuo sulla prima casa, al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà come ad esempio la cessazione del rapporto di lavoro, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate .
Con la diffusione del COVID-19 e le difficoltà che hanno colpito imprese e lavoratori il governo ha deciso di estendere la platea di chi può accedere al benificio del Fondo.
Il decreto legislativo del 2 marzo 2020 ha previsto l'estensione del benificio a coloro che hanno subito una sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario per almeno 30 giorni a causa dell’emergenza da Coronavirus.
Il nuovo decreto n. 18 del 17 marzo 2020 ha esteso ulteriormente questa opportunità per venire incontro anche ad altre categorie di lavoratori in difficoltà: autonomi e ai liberi professionisti.
Riepilogando i soggetti che possono accedere al beneficio del Fondo di solidarietà per i mutui sono:
La sospensione delle rate mutuo è di 9 mesi ai lavoratori autonomi e liberi professionisti ed è possibile richiederne la sospensione per un massimo di due volte e un periodo complessivo di 18 mesi.
Inoltre, il titolare del mutuo deve dimostrare di vivere difficoltà temporanee dovute alla contingenza economica legata alla pandemia, difficoltà che incidano sul reddito famigliare.
Tutti i soggetti elencati potranno accedere alla facilitazione per i mutui per l’acquisto di una prima casa di importo non superiore a 250 mila euro. Il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda.
Se precedentemente era previsto come requisito anche l'indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro, attualmente viste le eccezionali circostanze legate all’emergenza Covid-19 il Governo ha deciso di escludere temporaneamente l’Isee per l’accesso al Fondo.
Il Fondo di solidarietà ripaga alla banca il tasso applicato al mutuo con l’esclusione della componente di spread. E si applica ai mutui a tasso fisso, variabile e misto, alla surroga, ai mutui cartolarizzati, e ai prestiti di credito al consumo o finalizzati (in quest’ultimo caso la durata deve essere di almeno 24 mesi).
La domanda deve essere fatta con apposito modulo che trovate anche in alelgato ed inviarlo tramite raccomandata A/R alla propria banca.
Sarà la banca, acquisita la domanda e la relativa documentazione, a verificare i requisiti e ad inoltrare richiesta in maniera telematica a CONSAP.
La banca destinataria della richiesta è tenuta entro 10 giorni alla presentazione della domanda per via telematica a Consap. A sua volta Consap dovrà comunicare alla banca l’accettazione o il rifiuto della sospensione del mutuo entro 15 giorni lavorativi .
I tempi di massima per avere un riscontro sulla richiesta di sospensione potrebbe quindi essere tra i 25 e i 30 giorni lavorativi