Lettera di licenziamento: una breve guida


Lettera di licenziamento: una breve guida
Alessandra Caraffa

La lettera di licenziamento è uno strumento attraverso il quale un datore di lavoro, non importa che si tratti di una piccola azienda o di una grande multinazionale, può terminare il rapporto di lavoro con un suo dipendente.

Come vedremo in seguito, per il licenziamento delle colf e dei collaboratori domestici è prevista una modalità particolare, che comunque prevede la consegna di una lettera di licenziamento.

Vediamo dunque come e quando va scritta una lettera di licenziamento, quali tipi di lettera è possibile inviare ed in quali casi.

Il licenziamento disciplinare: lettera di licenziamento con preavviso o senza?

Si parla di licenziamento disciplinare quando il datore di lavoro interrompe il rapporto con un dipendente in forza di motivi connessi alla condotta del lavoratore.  Esistono, in questo ambito, due tipologie di licenziamento:

  • il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (previsto dall’art. 3 della legge 604/1966);
  • il licenziamento per giusta causa (il cui riferimento normativo è dato dall’art 2119 del Codice Civile).

Entrambi sopraggiungono nel momento in cui viene leso il rapporto di fiducia tra dipendente e datore di lavoro, ma mentre nel primo caso si dovrà far riferimento alla lettera di licenziamento con preavviso, nel caso del licenziamento per giusta causa non è necessario rispettare alcuna scadenza.  

Si tratta infatti del caso più grave di compromissione del rapporto di lavoro, che coincide con il cosiddetto licenziamento in tronco del dipendente.

Quando si procede con una lettera di licenziamento senza preavviso, va tenuto a mente che al lavoratore spetta una indennità sostitutiva del preavviso, nella maggior parte dei casi pari alla retribuzione dei mancati giorni di lavoro.

Ma quando si parla di licenziamento per giusta causa? Le vicende più comuni riguardano l’abbandono reiterato del posto di lavoro, l’uso di risorse aziendali per fini personali e la diffusione a terzi di informazioni riservate dell’azienda. 

In ogni caso, è nel CCNL applicato al singolo contratto di lavoro che vanno ricercati i comportamenti che possono condurre al licenziamento; questi vanno indicati, per legge,  nel codice disciplinare dell’azienda, che deve essere sempre a disposizione dei lavoratori.

Nel caso di un licenziamento disciplinare va inviata una lettera di richiamo - o contestazione - in cui si ammonisce con chiarezza  il dipendente in merito alle infrazioni commesse, che vanno specificate. Al lavoratore vanno concessi 5 giorni di tempo per presentare le proprie ragioni e difendersi.

Passati i 5 giorni e ricevute eventuali giustificazioni, il datore di lavoro può procedere con l’invio della lettera di licenziamento o con l’applicazione di altra sanzione entro 10 giorni dalla ricezione della risposta del lavoratore.

Nella lettera di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo, tutti i comportamenti illeciti del dipendente vanno contestati in forma scritta.

È bene sapere che una lettera di richiamo decade automaticamente dopo due anni, motivo per cui trascorso tale periodo le contestazioni non possono più essere utilizzate dal datore di lavoro con fini sanzionatori.

La lettera di licenziamento con preavviso e le dimissioni volontarie del lavoratore

Oltre ai motivi disciplinari, è possibile licenziare un dipendente assunto a tempo indeterminato con CCNL per motivi economici o organizzativi, per esempio se viene superato il periodo di comporto oppure se l’azienda si trova di fronte ad un importante calo del fatturato o alla necessità di chiudere una sede. 

In generale, tolti il licenziamento per giusta causa ed il licenziamento durante il periodo di prova, va sempre garantito al lavoratore il periodo di preavviso indicato nel CCNL. Se poi il datore di lavoro decidesse di esonerare il dipendente dal lavorare durante il periodo di preavviso, dovrà comunque corrispondergli l’indennità di cui si accennava sopra.

La lettera di licenziamento con preavviso deve contenere:

  • i dati anagrafici del dipendente e dell’azienda;
  • la data in cui si considera effettivo il licenziamento;
  • la durata del periodo di preavviso, come indicato da CCNL;
  • il motivo per cui si procede al licenziamento.

Anche il lavoratore, qualora voglia interrompere il rapporto di lavoro, può avvalersi di una comunicazione soggetta a determinate scadenze: si tratta della lettera di dimissioni con preavviso. La lettera di dimissioni senza preavviso è consentita solo in casi di particolare gravità, per esempio in situazioni di mobbing o demansionamento del dipendente.

Che sia con o senza preavviso, una lettera di dimissioni può essere scritta in carta semplice e deve contenere, oltre ai dati anagrafici di dipendente ed azienda, soltanto la chiara intenzione del lavoratore di interrompere il rapporto di lavoro. 

Può essere poi inviata tramite raccomandata A/R, tramite PEC, oppure essere consegnata a mano. Le dimissioni vanno poi però necessariamente perfezionate in modalità telematica: il lavoratore deve dunque recarsi presso un caf o patronato per inoltrare la pratica, oppure può avvalersi dei servizi online dell’INPS, se provvisto di SPID o altre credenziali d’accesso.

La lettera di licenziamento: colf, badanti e collaboratori domestici

Nel caso dei rapporti di lavoro in ambito domestico, come quelli che intercorrono con colf, badanti e simili, la procedura per il licenziamento è leggermente diversa, così come i termini del preavviso da concedere al dipendente assunto a tempo indeterminato. 

Nel caso delle badanti, in particolare, è possibile procedere con una lettera di licenziamento del dipendente senza preavviso anche laddove non sussistano i gravi motivi necessari per il licenziamento in tronco di altre categorie di lavoratori.

La lettera di licenziamento della badante va inviata tramite raccomandata A/R, PEC oppure consegnata a mano, e deve contenere la data in cui si considera effettivo il licenziamento.

Ovviamente al dipendente licenziato in tronco spetta, anche in questo caso, l’indennità di preavviso.

La lettera di licenziamento con preavviso per colf e badanti, invece, prevede tempistiche che dipendono dall’anzianità del rapporto di lavoro e dalle ore settimanali di lavoro indicate nel contratto.

Oltre le 24 ore settimanali, va concesso al collaboratore domestico un preavviso di 15 giorni se assunto da meno di cinque anni, e di 30 giorni se impiegato presso lo stesso datore di lavoro da più di cinque anni.

Per i rapporti di lavoro fino a 24 ore settimanali, vanno invece concessi 8 giorni ai lavoratori con due anni di anzianità, mentre ne vanno garantiti 15 ai dipendenti con anzianità di servizio superiore ai due anni.

Diverso è il caso per i rapporti di lavoro a tempo determinato, che la legge considera automaticamente risolti nel momento in cui giungono a naturale scadenza. Nel contratto a tempo determinato, il licenziamento è previsto solo al termine del periodo di prova, per giusta causa o per risoluzione consensuale. 

Nel caso di colf e badanti, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto anche per “cause di forza maggiore” nel momento in cui l’assistito venga a mancare oppure sia trasferito in una struttura assistenziale.

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