Lettera di dimissioni: come presentare le dimissioni volontarie al datore di lavoro


Lettera di dimissioni: come presentare le dimissioni volontarie al datore di lavoro
Alessandra Caraffa

La lettera di dimissioni è il documento attraverso cui il lavoratore comunica all’azienda la propria volontà di interrompere il rapporto di lavoro in essere. 

Le dimissioni volontarie sono un diritto di tutti i lavoratori assunti regolarmente con contratto a tempo determinato o indeterminato, che presentando al datore di lavoro la propria lettera di dimissioni volontarie ottengono la risoluzione consensuale del contratto. 

Ma come si scrive una lettera di dimissioni, e come va inviata al proprio datore di lavoro?

Come inviare la lettera di dimissioni

Iniziamo col dire che oggi per i dipendenti del settore privato non basta più una lettera di dimissioni volontarie per interrompere il rapporto di lavoro. In base alla legge n. 188 del 17 Ottobre 2007, successivamente modificato dalle leggi che costituiscono il corpo del cosiddetto Jobs Act, le dimissioni vanno inoltrate per via telematica.

La presentazione telematica della lettera di dimissioni volontarie va presentata attraverso il portale web dell’INPS, oppure tramite il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad esso collegato. 

È bene sapere, in proposito, che dall’Ottobre 2020 l’INPS non emette più codici pin per l’accesso ai servizi telematici, per cui chi non ne fosse in possesso ha due alternative: 

  • accedere al portale INPS tramite SPID;
  • rivolgersi ad un soggetto abilitato come un patronato, un sindacato o la sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro, che può inoltrare la richiesta in nome e per conto del lavoratore. 

Se la posizione lavorativa che si intende lasciare è regolata secondo le norme vigenti per il settore privato, dunque, non c’è bisogno di cercare un fac simile della lettera di dimissioni: è sufficiente seguire le indicazioni presenti sul sito dell’INPS e compilare il form come descritto.

La semplice trasmissione di una lettera di dimissioni non è più sufficiente a validare la richiesta di risoluzione del contratto di lavoro: il miglior esempio di lettera di dimissioni è quindi, in ogni senso, quello presente sul portale dell’INPS a disposizione di lavoratori e soggetti preposti. 

Il servizio online presenta, per i rapporti di lavoro iniziati dopo il 2008, alcuni campi precompilati che di certo aiuteranno nella stesura della domanda.

In ogni caso, sia in una lettera di dimissioni “tradizionale” sia nel caso di dimissioni volontarie online va indicata la data di decorrenza delle dimissioni, ovverosia il giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro. 

È bene sapere che è possibile revocare le dimissioni entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo telematico. 

In quali casi si può presentare una lettera di dimissioni?

La lettera di dimissioni con preavviso serve a comunicare in maniera esplicita al datore di lavoro la propria volontà di interrompere il rapporto lavorativo. Può essere inviata - in aggiunta al modulo telematico, pena non validità legale della comunicazione - tramite raccomandata A/R (su Ufficio Postale puoi inviarla online), PEC oppure consegnata a mano in duplice copia al proprio datore di lavoro. 

Possono presentare le dimissioni volontarie online tutti i lavoratori titolari di un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, ad esclusione di:

  • lavoratori del settore pubblico;
  • i lavoratori con mansioni di lavoro domestico;
  • I titolari di contratti di stage o tirocinio;
  • lavoratori durante il periodo di prova;
  • i titolari di un rapporto di lavoro marittimo;
  • i lavoratori in congedo di maternità o paternità;
  • i lavoratori che hanno risolto il contratto tramite conciliazione in sede stragiudiziale. 

Le dimissioni vanno presentate con un certo periodo di preavviso, che dipende dall’anzianità del lavoratore all’interno dell’azienda. Vanno rispettati 15 giorni di preavviso per i lavoratori a tempo indeterminato full-time con oltre 5 anni di anzianità, mentre con meno di 5 anni di servizio sono sufficienti 8 giorni di preavviso. Tali scadenze vengono ridotte alla metà nel caso di contratti a tempo indeterminato part-time, per cui il discrimine dell’anzianità scende a 2 anni.

Non serve preavviso nel caso di dimissioni per giusta causa, ovvero in seguito a grave inadempimento del datore di lavoro che non consente la prosecuzione del rapporto.

Per dimettersi “per giusta causa” è necessario che il datore di lavoro abbia dato vita a comportamenti gravemente lesivi come come mobbing, demansionamento, reiterato mancato pagamento della retribuzione.

In questo caso si parla di lettera di dimissioni senza preavviso: inviare una lettera di dimissioni per giusta causa può essere un utile corredo alla trasmissione del modulo telematico di dimissioni, in quanto formalizza le ragioni del lavoratore all’interno di un documento che deve essere controfirmato dall’azienda.

 

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