Istanza di Autotutela TARI: Quando e Come inviare la richiesta via Raccomandata Online


Istanza di Autotutela TARI: Quando e Come inviare la richiesta via Raccomandata Online
Francesca Columbu

La TARI (TAssa sui RIfiuti) - che sostituisce la vecchia TARES - è l’imposta che serve a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Sono tenuti a pagare questa tassa tutti coloro che detengano a qualsiasi titolo (es. proprietà, comodato d’uso, usufrutto) locali o aree scoperte in grado di produrre rifiuti urbani (come previsto dall'art. 1 c. 641 L. n. 147/2013) e le tariffe vengono determinate da ogni singolo Comune. In particolare è incaricato al pagamento di questa tassa il proprietario o l'inquilino nel caso in cui l'affitto superi i 6 mesi.

Se il contribuente non effettua il pagamento entro l’anno di riferimento, può venirgli notificato l’avviso di accertamento comprensivo di sanzioni e interessi di mora: condizione primaria per cui quell'avviso sia valido è che gli venga inviato entro i cinque anni dalla scadenza dell’anno a cui si riferisce il pagamento. Ci sono poi altri aspetti da tenere in considerazione perché l'avviso abbia validità, come vedremo nel corso dell'articolo.

La domanda sorge quindi spontanea: cosa succede se a un cittadino viene inviato un avviso di accertamento nonostante sia in regola con i pagamenti, siano scaduti i termini per l'invio della notifica o per altre motivazioni non sussistano le condizioni per cui debba pagare? Si tratta certamente di una situazione spiacevole ma dalla quale ci si può tutelare con un'istanza - definita appunto - di autotutela.

Di cosa stiamo parlando? E soprattutto, in che modo e in quali casi va presentata l'istanza? Ti anticipiamo già che avrai bisogno di un Modulo - qua in allegato trovi un Fac Simile e il Modulo valido per la città di Roma - e dovrai prendere in considerazione l'invio di una Raccomandata. Ma andiamo con ordine.

Quando si può presentare l'istanza di autotutela

Se ti è capitato di ricevere una raccomandata o una PEC contenente un avviso di accertamento per il pagamento della TARI, sappi che c'è la possibilità che non sussistano le condizioni per cui quel pagamento venga effettuato. Nello specifico, il cittadino non deve procedere al versamento dell'importo in questi casi:

la notifica non viene inviata via raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC (Posta Elettronica Certificata): infatti perché sia ufficiale, la notifica deve includere la firma, per ricevuta, del contribuente e pertanto non può essere recapitata per email normale o posta ordinaria ma solo per raccomandata o posta certificata;

- il pagamento richiesto è già stato effettuato in passato;

- è stata inviata (e accolta) al Comune una richiesta di esenzione sociale (questa può essere effettuata se si rispettano determinati requisiti stabiliti dal proprio Comune, ad es. il non superamento di una certa soglia ISEE);

- l'atto contiene errori catastali sugli immobili: può succedere difatti che il Catasto fornisca al Comune una situazione immobiliare non corretta per un contribuente

- vi sono errori per una non corretta importazione della Dichiarazione IMU – TASI, quindi nel caso in cui risulti essere errata l'attribuzione dell'abitazione principale o l'importazione di una Dichiarazione IMU

- l'accertamento è andato in prescrizione: questo si verifica se l'avviso viene inviato al cittadino dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;

- l'atto di pagamento va in decadenza: condizione che si realizza se il Comune notifica il provvedimento di riscossione coattiva* dopo i tre anni dalla notifica dell'accertamento.

 

*la riscossione coattiva è la riscossione forzata che può giungere dopo la notifica di un avviso di accertamento non pagato. Il Comune infatti può mettere in atto tutte quelle azioni (dette esecutive) per il recupero forzato (=coercitivo) di quanto dovuto dal contribuente: tra queste azioni ci sono il pignoramento dello stipendio o pensione, i fermi amministrativi sugli autoveicoli, i pignoramenti immobiliari etc. In base all’art. 1, comma 163, della Legge n. 296/2006, il provvedimento di riscossione coattiva deve essere notificato al contribuente, pena la decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento TARI è diventato definitivo

 

In tutti questi casi sopracitati, il cittadino non è tenuto a pagare e, anzi, ha diritto alla presentazione dell'istanza di autotutela indicando i motivi per cui non procederà al versamento richiesto. Nello specifico, a poter presentare questa istanza sono:

- il proprietario dell'abitazione

- il conduttore dell'abitazione

Cosa indicare nell'istanza di autotutela e come presentarla

Una delle modalità più sicure per presentare l'istanza di autotutela è quella dell'invio di un Modulo via Raccomandata con ricevuta di ritorno. All'interno del modulo, in particolare, vanno indicate queste informazioni:

- Dati anagrafici del richiedente (nome, cognome, residenza etc.)

- se si è Proprietari o Conduttori dell'abitazione

- Numero del sollecito di pagamento, anno di riferimento, e data in cui è stato notificato il sollecito

- se si richiede l'annullamento TOTALE o PARZIALE del pagamento

- la motivazione per cui si richiede tale annullamento. Queste ad esempio le opzioni disponibili nel modulo del Comune di Roma:

a) pagamento già effettuato**

b) cessazione di utenza

c) esenzione 

d) altro (es. atto di pagamento in prescrizione o decadenza)

 

**in questo caso bisogna richiedere al Comune la copia della notifica effettuata precedentemente all’avviso di accertamento; se il Comune non acconsente alla richiesta è possibile adire la commissione tributaria, entro i 60 giorni dal ricevimento della cartella esattoriale/dall’ingiunzione fiscale/dall’avviso di accertamento. In caso di cartella esattoriale, dopo aver ottenuto l’assenso del Comune, quest’ultimo dovrà comunicarlo all’Agenzia di Riscossione per lo sgravio delle somme non dovute.

 

In base alla motivazione va allegato il modulo corrispondente, e quindi per il Comune di Roma le opzioni sono:

a) ricevuta del pagamento effettuato

b) dichiarazioni già presentate

c) modulo esenzione sociale

d) altro

 

In aggiunta, è necessario includere nella richiesta:

- l'indirizzo di recapito per documenti ed eventuali conguagli, rimborsi, comunicazioni (facoltativo)

- la firma del Dichiarante o di un suo Delegato, e rispettivo numero del documento di identità, che va allegato (obbligatorio)

- la data di presentazione dell'istanza (obbligatorio)

 

Se abiti nel Comune di Roma e vuoi presentare un'istanza di autotutela, scarica il Modulo in allegato a quest'articolo e invialo tramite Raccomandata Online su Ufficiopostale.com.

Se invece la tua abitazione è in qualsiasi altro Comune diverso da Roma, scarica il Fac Simile in allegato e compilalo per poi spedirlo via Raccomandata.

 

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